E' stata pubblicata sul BURV n. 43 del 5/6/2012 la DGR n. 842 approvata il 15/5/2012 “Piano di tutela delle acque, Dcr n. 107 del 5.11.2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque (Dgr n. 141/Cr del 13.12.2011)”. Il provvedimento apporta modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque e reca, tra gli allegati, il nuovo testo coordinato. "Durante i primi due anni di attuazione del Piano approvato sono emerse, dal confronto con vari soggetti che si sono trovati ad applicare nella pratica le disposizioni del Piano stesso, alcune esigenze di chiarimento dei suoi contenuti. Molte di queste esigenze avevano trovato puntuale risposta nella DGR n. 80 del 27/1/2011 “Linee guida per l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque”. Altre nelle modifiche del PTA relative all’art. 32, e agli artt. 11 e 40, deliberate dalla Giunta Regionale con DGR n. 145 del 15/2/2011 e con DGR n. 1580 del 4/10/2011. Tuttavia, per alcuni aspetti, sono state recentemente richieste ulteriori precisazioni, che rendano il dispositivo delle NTA maggiormente efficace e applicabile omogeneamente sul territorio regionale. Per altri aspetti, in particolare, è stata evidenziata la necessità di una più precisa definizione degli obblighi a cui sono soggette le aziende, ad esempio in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento. La Regione Veneto ha pertanto ritenuto necessario precisare alcuni criteri da adottare, proponendoli come modifiche delle NTA affinché assumano carattere normativo, senza peraltro pregiudicare la possibilità di raggiungimento degli obiettivi ambientali, stabiliti dalla Direttiva 2000/60 e dal D.Lgs 152/2006, entro il 2015. In particolare, in ragione di alcune difficoltà emerse dall’applicazione pratica di talune disposizioni del Piano che comportano la necessità di adeguamenti impiantistici, con conseguente dimostrata insostenibilità economica, è emersa l’esigenza di modificare alcune disposizioni del PTA. Inoltre, l’entrata in vigore di nuovi decreti a livello nazionale che modificano i criteri di classificazione delle acque, sia per quanto riguarda il loro stato ambientale che la qualità per specifica destinazione, rende necessaria l'aggiornamento dei relativi articoli delle NTA in recepimento delle nuove normative nazionali. Le principali novità hanno riguardato la classificazione dello stato ecologico ed ambientale delle acque, la designazione e il monitoraggio delle acque utilizzate per l’estrazione di acqua da destinare al consumo umano, il monitoraggio e la classificazione delle acque destinate alla balneazione. Infine, si coglie l’occasione per correggere alcune sviste ed errori materiali occorsi nella stesura del Piano approvato." Le modifiche più salienti derivanti dalla rivisitazione del Piano di Tutela delle Acque sono le seguenti: Scarichi idrici esistenti di acque reflue urbane (art. 32) Per gli scarichi industriali in fognature asservite da vasche Imhoff che hanno presentato un piano di adeguamento entro il 31/12/2011, è stata inserita una proroga per proseguire tale scarico fino al completamento degli interventi, da realizzare non più tardi del 31/12/2014. Secondo il comma 2 sexies – l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può prorogare al 01/01/2015 oppure consentire il prosieguo motivato dello scarico – o di parte di esso – nella fognatura servita dalla vasca Imhoff – nel caso in cui all’interno del programma di interventi per il trattamento autonomo dei propri scarichi siano valutate giustificabili le difficoltà tecnico economiche, legate alla conformazione geomorfologica del territorio, riscontrate nel predisporre il trattamento autonomo degli scarichi o di una parte di essi. Acque reflue assimilabili alle acque domestiche (art. 34) Al punto e.3) modificato l’intervallo di pH allineandosi al testo unico (D. Lgs. 152/2006) Modificata la soglia di cui al comma 2 in conformità con il comma 1 dell’art. 21 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura (art. 38) Per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna “scarico in fognatura”, tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell’Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2015; sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06). Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio (Art. 39) Vengono precisate (comma 1) le “sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente”, per le quali il titolare della superficie scoperta deve dimostrare l’eventuale assenza di dilavamento nelle acque di prima pioggia e nelle restanti di seconda pioggia. Si tratta di quelle elencate nelle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla Parte III del T.U.A.. cui si aggiungono o parametri solidi sospesi totali (SST), COD e idrocarburi totali, per le quali sono specificate le concentrazioni limite. Per i casi di cui al comma 3 viene aggiunta una condizione. Le acque di seconda pioggia non devono essere trattate e soggette ad autorizzazione, tuttavia se presenti sistemi di trattamento in continuo che trattano tutte le acque di pioggia, l’obbligo di autorizzazione allo scarico viene esteso sia per le acque di prima che per quelle di seconda pioggia, e queste ultime dovranno rispettare i pertinenti limiti allo scarico. L’altro importante punto è che i titolari degli insediamenti o attività compresi nel comma 1 o 3 dovranno presentare entro il 08/12/2012 un piano degli interventi di adeguamento, e che tale piano dovrà garantire il rispetto della legge sulle acque di pioggia entro il 31/12/2015. Vengono inoltre richiamate (comma 16) le specifiche disposizioni in tema di salvaguardia della Laguna di Venezia, del S.I.N. di Porto Marghera e del Progetto Integrato Fusina. Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee (art. 40) Per i comuni dell’Allegato E vengono aggiunte tre possibili casi in cui richiedere la concessione per la derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro: -l’irrigazione di giardini e orti mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica; -l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio di bonifica non può garantire il servizio), -allevamento ittiogenico Entro il 30/06/2012 dovranno essere chiuse tutte le fontane a salienza naturale. La realizzazione di pozzi ad uso potabile, può essere assentita anche nel caso in cui l’area sia servita da acquedotto per innaffiamento di giardini e orti con profondità non superiore alla prima falda freatica (comma 9) |