A giugno 2011 sono state pubblicate dall'ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di venezia del magistrato alle acque le Linee guida per la predisposizione dei Piani di Adeguamento previsti dalla legge 28.07.2004 n. 192 La norma, che modifica e integra la normativa speciale per Venezia, ha disciplinato gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili recapitanti in Laguna di Venezia: esonera dall’obbligo di autorizzazione gli scarichi derivanti da strade pubbliche e private, piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; prescrive tuttavia che, per gli scarichi che da esse hanno origine, debba essere presentato al Magistrato alle Acque un Piano di Adeguamento al fine di ridurre il carico inquinante veicolato dalle acque meteoriche di dilavamento recapitanti nell’ambiente lagunare. Il Piano di Adeguamento deve prevedere adeguate misure (BMP – Best Management Practices), strutturali e/o non strutturali, quali:
Le BMP strutturali sono veri e propri sistemi di trattamento progettati e realizzati per migliorare le caratteristiche qualitative delle acque e/o controllare le portate di dilavamento: possono essere suddivise in diverse categorie, a seconda del loro principio di funzionamento (sistemi di accumulo, sistemi di filtrazione, sistemi di infiltrazione, sistemi di collettamento e riuso, pavimentazioni drenanti, sedimentatori, disoleatori e altri sistemi di trattamento industriali). Le BMP non strutturali si caratterizzano, invece, per il loro carattere preventivo e possono essere inquadrate in un contesto piuttosto ampio. A questa tipologia di misure appartengono varie iniziative intraprese ed attuate da soggetti pubblici e privati, quali leggi e regolamenti emanati dalle autorità competenti, informazione al pubblico, formazione del personale e una serie di pratiche di gestione volte alla riduzione del carico inquinante mediante l’eliminazione delle potenziali fonti di inquinamento e l’esclusione degli inquinanti dall’azione di dilavamento delle acque meteoriche, eventualmente attraverso la realizzazione di manufatti. Gli interventi previsti dal Piano di Adeguamento non possono essere inferiori a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque (acque di prima pioggia riconducibili ad acque industriali per talune tipologie di superfici). Fra le misure per la riduzione dei volumi d’acqua di dilavamento si possono includere anche le misure previste per il raggiungimento dell’invarianza idraulica, obbligatorie nel caso di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie per cui sia necessario attuare le ordinanze commissariali e/o i conseguenti articoli di regolamento edilizio ad esse adeguato. |